Art. 3.
(Benefìci in caso di locazione).

      1. I soggetti di cui all'articolo 2 che stipulano, nei diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, un contratto di locazione per unità immobiliari da adibire ad abitazione principale hanno diritto a portare in deduzione, per quattro periodi di imposta a decorrere da quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, dal reddito imponibile ai fini IRPEF l'ammontare del canone annuo di locazione, in misura comunque non superiore a 2.600 euro.
      2. Il reddito derivante dai contratti stipulati ai sensi del comma 1 è soggetto ad una riduzione per un ammontare pari al 25 per cento ai soli fini delle imposte sui redditi.
      3. I benefìci di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili con quelli previsti dagli articoli 8 e 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché con quello di cui all'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Non si applica la riduzione di cui al comma 4-bis dell'articolo 37 del medesimo testo unico.
      4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e della solidarietà sociale, possono essere prorogati i termini di cui al comma 1.